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D.Lvo 01/08/2003 n. 259- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE) . Note alle premesse: Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione: n può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.» . «Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di Legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di Legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla Legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la Legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.» . - L'art. 41 della Legge 1° agosto 2002, n. 166 recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti» , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002, supplemento ordinario n. 158, così recita: «Art. 41 (Riassetto in materia di telecomunicazioni). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge, uno o più decreti legislativi, previa acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, da rendersi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta, per il riassetto delle disposizioni vigenti conseguenti al recepimento delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nonchè delle altre approvate entro il termine di esercizio della delega, riguardanti: a) l'istituzione di un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica; b) le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica; c) l'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e l'interconnessione alle medesime; d) il servizio universale; diritti degli utenti e la sicurezza dei dati personali nelle comunicazioni elettroniche. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) adozione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri: 1) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione proporzionalità; 2) utilizzazione efficiente dello spettro radio, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di radiodiffusione sonora e televisiva, anche attraverso l'attribuzione della facoltà di trasferimento del diritto d'uso delle radiofrequenze, previa notifica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e al Ministero delle comunicazioni, senza distorsioni della concorrenza; 3) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti per la concessione del diritto di installazione di infrastrutture e ricorso alla condivisione delle strutture, anche con riferimento, ove compatibili, ai principi della Legge 21 dicembre 2001, n. 443; 4) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi, nonchè regolazione uniforme dei medesimi procedimenti anche con riguardo a quelli relativi al rilascio di autorizzazioni per la installazione delle infrastrutture di reti mobili, in conformità ai principi di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241; 5) interoperabilità dei servizi in tecnica digitale; 6) affidamento all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle funzioni di vigilanza, controllo garanzia sull'attuazione delle politiche di regolamentazione del Ministero delle comunicazioni, fatte salve le competenze di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, al Decreto-Legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 20 marzo 2001, n. 66, ed al Decreto-Legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2001, n. 317; 7) disciplina flessibile dell'accesso dell'interconnessione avendo riguardo alle singole tipologie di servizi, in modo da garantire concorrenza sostenibile, innovazione, interoperabilità dei servizi vantaggi per i consumatori; 8) garanzia della fornitura del servizio universale, senza distorsioni della concorrenza; b) previsione, per le successive correzioni, modificazioni o integrazioni in futuro occorrenti, anche sulla base di direttive europee, dell'applicazione della procedura prevista dall'art. 17, comma 2, della Legge 23 agosto 1988, n. 400, con il parere delle Commissioni i criteri e principi direttivi stabiliti nel presente comma; c) depenalizzazione delle fattispecie disciplinate dall'art. 195 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, escluse quelle aventi ad oggetto impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, sulla base dei seguenti criteri e comunque con previsione di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a quello attualmente vigente: 1) individuazione degli illeciti di natura amministrativa riguardanti la competenza del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; 2) fissazione delle sanzioni amministrative da applicare per le singole fattispecie in equo rapporto alla gravità degli illeciti; 3) determinazione delle modalità di accertamento degli illeciti; 4) fissazione delle sanzioni amministrative per fattispecie costituenti contravvenzioni da 1.500 euro a 50.000 euro e per fattispecie costituenti delitti da 2.500 euro a 250.000 euro; 5) previsione, nei casi più gravi, ovvero in ipotesi di reiterazione per più di due volte nel quinquennio di illeciti della medesima natura, della sanzione accessoria della sospensione da uno a sei mesi o della revoca della concessione, autorizzazione o licenza, nel rispetto del principio di proporzionalità; d) espressa abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili.» . - La direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 108 del 24 aprile 2002. - La direttiva 2002/20/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità Europee n. L 108 del 24 aprile 2002. - La direttiva 2002/21/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 108 del 24 aprile 2002. La direttiva 2002/22/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 108 del 24 aprile 2002. - La direttiva 2002/77/CE, della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 249 del 17 settembre 2002. - La Legge 5 giugno 1962, n. 616, reca: «Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» ed pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168. - La Legge 11 febbraio 1971, n. 50, reca: «Norme sulla navigazione da diporto» ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 marzo 1971, n. 69. - Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, reca: «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni» ed è pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1973, n. 113. - La Legge 21 giugno 1986, n. 317, reca «Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998» ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151. - Il Decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427, reca «Modifiche ed integrazioni alla Legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE 98/48/CE» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2001. - Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, reca: «Approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1992, n. 17, supplemento ordinario. - Il Decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55 reca: «Attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente istituzione del mercato interno per i servizi delle telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1993, n. 56. Il Decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289 reca: «Attuazione della direttiva 92/44/CEE concernente i telecomunicazioni (Open Network Provision - ONP) alle linee affittate» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1994, n. 112. - Il Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, reca: «Recepimento della direttiva 90/388/CEE relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni » ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1995, n. 81. - Il Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420, reca: «Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1995, n. 240. - Il Decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, reca «Attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1997. - La Legge 1° luglio 1997, n. 189, reca: «Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 1° maggio 1997, n. 115, recante disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali» ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1997, n. 151. - La Legge 31 luglio 1997, n. 249, reca «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario. - Il Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, reca: «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre 1997, n. 221, supplemento ordinario. - Il Decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191, reca «Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi» ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1999 (Rettifica Gazzetta Ufficiale n. 161 del 12 luglio 1999) .
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